ALLEGATO "A" AL NUMERO 6376/1881 DI REPERTORIO
Notaio MARCO PINO Via Mistrangelo, 5/3 S A V O N A Telefono 82.95.44 S T A T U T O DELLA ASSOCIAZIONE "ILS - ITALIAN LINUX SOCIETY" con sede in Savona
L'originale reca la dicitura "COPIA AUTENTICA Registrato a Savona il 15 11 1994 al N. 1530 Esatte L. 150.000" e reca la firma del funzionario.
ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E` costituita un'Associazione denominata "ILS - ITALIAN LINUX SOCIETY". ARTICOLO 2 SEDE L'Associazione ha sede in Savona, attualmente in Via S.Francesco d'Assisi N. 4A/B, e potra` istituire sedi secondarie ed impianti distaccati. ARTICOLO 3 SCOPO L'Associazione ha lo scopo di promuovere manifesta- zioni culturali e scientifiche per la divulgazione della cultura informatica. In particolare si prefigge di: - ampliare la conoscenza della cultura informatica, utilizzando ogni mezzo di comunicazione anche di massa; - favorire lo scambio di conoscenze nell'ambito del mondo scientifico e culturale e, in particolare, i contatti fra organismi, enti e persone; - sviluppare studi e ricerche nel settore dell'in- formatica, conferendo anche borse di studio; - organizzare convegni, manifestazioni e corsi di formazione, sia a livello nazionale che internazio- nale; - favorire la diffusione dell'informatica, in par- ticolare nel mondo universitario, negli enti pub- blici territoriali e non, ed in ogni altro settore dove sia applicabile. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione puo` costituire commissioni o comita- ti scientifici e/o culturali. Ciascun Socio ha il diritto di accedere alla rete dell'Associazione, al momento denominata "Linux- Net". L'accesso avverra` in base ai criteri decisi dal Consiglio Direttivo con normativa inserita nel Regolamento interno. Il materiale prodotto con i mezzi dell'Associazione si considera di proprieta` intellettuale dell'Asso- ciazione, la quale e` comunque obbligata a citarne gli Autori. Si considera altresi` di proprieta` in- tellettuale dell'Associazione tutto il materiale altrimenti circolante all'interno dell'Associazio- ne, salvo che l'autore non abbia preventivamente riservato la proprieta` del progetto mediante noti- fica scritta al Consiglio Direttivo. ARTICOLO 4 DURATA La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato. ARTICOLO 5 PATRIMONIO Il patrimonio dell'Associazione e` costituito: a) dal capitale iniziale eventualmente versato; b) dai contributi di ammissione, dai contributi as- sociativi e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio; da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi di am- missione e Fondo contributi straordinari Associati; c) da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone ed Enti, anche Pubblici, da indicare nel bilancio annuale come Fondo contri- buti straordinari di terzi; d) dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dall'Assemblea che approva il bilancio annuale; da indicare nello stesso come Avanzo o Disavanzo di gestione; e) da ogni altra entrata in conto capitale che con- corra ad incrementare il patrimonio sociale, da in- dicare nel bilancio annuale come Fondo contributi straordinari di terzi o di Associati in relazione alla provenienza dell'entrata. ARTICOLO 6 ASSOCIATI Possono essere ammessi a far parte dell'Associazio- ne: - i cittadini italiani in genere; - le persone fisiche altrimenti residenti in Ita- lia; - enti morali, pubblici e Associazioni d'altro ge- nere purche non di tipo commerciale; Gli Associati si distinguono in: - Associati Fondatori; - Associati Ordinari; - Associati Sostenitori; ARTICOLO 7 Sono Associati Fondatori coloro che risultano dal- l'atto costitutivo dell'Associazione, e coloro che, trascorsi cinque anni dalla loro iscrizione all'As- sociazione, dietro loro domanda, vengono ammessi a tale categoria dall'Assemblea degli Associati. ARTICOLO 8 Sono Associati Ordinari le persone che avendo com- piuto la maggiore eta`, vengano ammesse dietro loro richiesta, e dietro presentazione di almeno due As- sociati Fondatori, con delibera dell'Organo Ammini- strativo. Possono anche essere ammessi quali Asso- ciati Ordinari, i minori di eta` non inferiore ad anni sedici, compiuti, dietro richiesta scritta dei genitori o di chi ne fa le veci, e dietro pre- sentazione di almeno due Associati Fondatori, con delibera dell'Organo Amministrativo. ARTICOLO 9 Associati Sostenitori sono le persone, Enti Morali, Enti Pubblici, Associazioni, Societa` di qualsiasi natura, che paghino una quota pari ad almeno cinque volte quella prevista per un'Associato Ordinario. L'Associato Sostenitore puo` farsi rappresentare presso l'Associazione ed i suoi Organismi da un suo rappresentante, che assume l'identica posizione di un Associato Fondatore. ARTICOLO 10 Associati onorari sono le persone fisiche, giuridi- che, o Associazioni di fatto, o istituzioni ed Enti Pubblici, che abbiano reso o rendano particolare servizio all'Associazione. ARTICOLO 11 La qualifica di Associato puo` venir meno per i se- guenti motivi: a) per decesso: b) per dimissioni da comunicarsi per iscritto alme- no tre mesi prima dello scadere dell'anno; c) per decadenza, nel caso vena a mancare una dei requisiti per cui l'Associato e` stato ammesso; d) per delibera di esclusione dell'Assemblea; Sono considerate causa di esclusione dell'As- sociato: - l'indisciplina, l'indegnita` da chiunque ac- certate; - la morosita` nei pagamenti dei contributi as- sociativi; viene considerato moroso l'Associato che essendo stato invitato per iscritto e per due volte consecutive a distanza di non meno di due mesi l'uno dall'altro dall'Organo Amministrativo a mettersi in regola con i pagamenti delle quote so- ciali, non vi abbiano provveduto; - violazione di norme dello Statuto o del Regola- mento; - svolgimento di altre attivita` che pregiudichino l'immagine dell'Associazione, ovvero ostacolino altrimenti il raggiungimento degli scopi dell'Asso- ciazione stessa. ARTICOLO 12 CONTRIBUTI I contributi si distinguono in ordinari e straordi- nari. Sono ordinari quelli fissati come contributo di i- scrizione ed annuale di esercizio. Sono straordinari quelli fissati una tantum. I contributi ordinari sono fissati annualmente e sono dovuti, unitamente a quelli straordinari, da- gli Associti Ordinari e Fondatori. Gli Associati Sostenitori sono obbligati solo al versamento dei contributi ordinari. Gli Associati Onorari non sono obbligati a nessun contributo. I contributi ordinari sono dovuti ad anno sociale indipendentemente dal tempo in cui il nuovo Asso- ciato e` stato iscritto. L'Associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale e` avvenuta la cessazione della qualita` di Associato. ARTICOLO 13 ASSEMBLEA L'Assemblea e` Ordinaria e Straordinaria. L'Assemblea degli Associati e` convocata anche fuori della Sede Sociale purche` in territorio italiano, dall'Organo Amministrativo, mediante lettera indi- cante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del gior- no della riunione da inviarsi a ciascun Associato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea puo` essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto, a norma dell'art.20 del Codice Civile. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusu- ra dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per la determinazione dell'ammontare dei contributi dovuti. L'Assemblea Straordinaria e` convocata per le deli- berazioni di usa competenza ogni qual volta l'Orga- no Amministrativo lo ritenga opportuno. ARTICOLO 14 Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli Associati che risultano ammessi dall'Organo Am- ministrativo almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ogni Associato ha diritto ad un voto, e puo` farsi rappresentare nel- l'Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta. Ogni Associato puo` rappresentare non piu` di tre Associato. ARTICOLO 15 L'asseblea Ordinaria delibera: - sull'approvazione del bilancio consuntivo e pre- ventivo e sulla destinazione o copertura, rispetti- vamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione; - sull'ammontare dei contributi ordinari e straor- dinari dovuti; - sull'ammissione degli Associati Onorari e Soste- nitori e alla nomina degli Associati Fondatori; - sull'approvazione di un eventuale Regolamento in- terno e relative modifiche; - sulla eventuale nomina dei componenti l'Organo Amministrativo previa fissazione del numero dei componenti; - sulla nomina dei componenti il Collegio dei Pro- biviri previa fissazione del numero dei componenti; - sulla nomina dei componenti le commissioni o co- mitati scientifici e/o culturali, previa fissazione del numero dei componenti; - su quanto altro a lei demandato per legge o per Statuto. L'Assemblea Straordinaria delibera: - sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzio- ne del patrimonio; - sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto; - sul trasferimento della sede. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione delibe- ra col voto favorevole di tanti Associati che rappresentano in proprio o per delega almeno la me- ta` piu` uno del numero degli Associati aventi di- ritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria delibera col voto favorevole di tanti Associati che rappresentano in proprio o per delega almeno un terzo del numero degli Associati aventi diritto al voto presenti. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione de- libera col voto favorevole di tanti Associati che rappresentano in proprio o per delega almeno la me- ta` piu` uno del numero degli Associati aventi dir- itto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera col vot favorevole di tanti Associati che rappresentano in proprio o per delega almeno un terzo del numero degli Associati aventi diritto al voto presenti. L'Assemblea Straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'ar- ticolo 21, ultimo comma, del Codice Civile. ARTICOLO 16 L'Assemblea e` presieduta dal Presidente del Consi- glio Direttivo, o in mancanza, dalla persona desi- gnata dall'Assemblea stessa, e nomina un Segreta- rio. Il Presidente dell'Assemblea constata la rego- larita` delle deleghe e il diritto ad intervenire all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segre- tario. ARTICOLO 17 AMMINISTRAZIONE L'Associazione e` amministrata da un Consiglio Di- rettivo composto fino a sette membri, di cui al- meno tre devono essere Soci Fondatori. La nomina degli Amministratori, previa determina- zione del loro numero, spetta all'Assemblea, la quale puo` deliberare anche il rimborso delle spese. Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. ARTICOLO 18 Il Consiglio Direttivo, ove non vi provveda l'As- semblea, nomina il Presidente e, ove lo creda op- portuno un Vicepresidente ed un Direttore. Se vengono a mancare per qualsiasi causa: - uno o piu` Amministratori, quelli rimasti in cari- ca provvederanno a sostituirli con delibera. Gli Am- ministratori cosi` nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea; - almeno la meta` degli Amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi l'As- semblea per la nomina di tutti gli Amministratori; - tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la so- stituzione deve essere convocata d'urgenza dall'Or- gano di Controllo, il quale po` compiere nel frat- tempo gli atti di ordinaria amministrazione. ARTICOLO 19 Il Consiglio Direttivo e` convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, nella Sede Sociale o altrove, con lettera indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno del- la riunione, spedita almeno sette giorni prima al domicilio di ciascun Amministratore. La convocazione puo` essere fatta telegraficamente con preavviso di almeno trentasei ore. In difetto di tali formalita` e termini il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica. Il Presidente o chi per lui, in caso di impedimento o di assenza, e` tenuto ad effettuare la convocazio- ne del Consiglio almeno una volta all'anno per re- digere il bilancio consuntivo e preventivo e quando ne sia fatta richiesta da uno o piu` Amministratori. Per la validita` delle deliberazioni e` necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, e le deliberazioni sono prese a maggio- ranza dei presenti; in caso di parita` prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazio- ne. Il Consiglio e` presieduto dal President o dal Vicepresidente, in mancanza dal membro piu` anziano. I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito libro sociale a responsabilita` del Presidente del Consiglio, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. ARTICOLO 20 Al Consiglio di Direttivo sono conferiti i piu` ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione essendo di sua competenza tutto cio` che per legge o per Statuto non e` espressamente riservato alla competenza del- l'Assemblea degli Associati. L'Organo Amministrativo dovra`, inoltre, predisporre il Regolamento interno dell'Associazione e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro un anno dalla costituzione dell'Associazione tessa. Successiva- mente sara` compito dell'Organo Amministrativo pre- disporre tutte quelle modifiche al Regolamento che reputera` opportuno per il migliore funzionamento dell'Associazione e sottoporre le modifiche propo- ste all'approvazione dell'Assemblea degli Associa- ti. Il Consiglio Direttivo ha pertanto la facolta` di procedere ad acquisti, permute ed alienazioni mobi- liari ed immobiliari, di assumere obbligazioni an- che cambiarie e mutui ipotecari, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa de- positi e prestiti, le banche, l'Istituto di emis- sione ed ogni altro ufficio pubblico e privarto, di stipulare ed utilizzare aperture di credito e di finanziamento di ogni tipo, di consentire costitu- zioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e ri- nunzie e restrinzioni di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie esonerando i Conservato- ri dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debi- to pubblico e della Cassa depositi e prestiti e di ogni altro Ente pubblico o privato ed i suoi fun- zionari da ogni responsabilita`. Il Consiglio Direttivo delibera altresi` nelle azio- ni giudiziarie, anche in sede di Cassazione, su compromessi e transazioni; potra` nominare arbitri, amichevoli compositori, procuratori generali e spe- ciali, legali, consulenti e periti, assegnando ad essi il corrispettivo delle prestazioni, compensi ed emolumenti in quei modi e a quelle condizioni che reputera` di fissare. ARTICOLO 21 SEGRETARIO GENERALE Il Consiglio Direttivo potra` nominare all'interno dei suoi membri un Segretario Generale con i poteri di ordinaria amministrazione fra i quali: - dirigere ed organizzare gli uffici amministrativi dell'Associazione, con funzioni eminentemente ope- rative e di supporto tecnico; - coordinare ed armonizzare l'operato dei diversi Organi dell'Associazione; - controllare gli adempimenti delle diverse incom- benze connesse alla vita dell'Associazione; - curare i rapporti dell'Associazione con gli uffi- ci pubblici e privati. Nell'ambito dei poteri delegati, al Segretario Ge- nerale e` conferita la firma sociale e la rappresen- tanza dell'Associazione. L'Organo Amministrativo puo` stabilire un compenso annuale ed il rimborso delle spese per l'ufficio di Segretario Generale. ARTICOLO 22 RAPPRESENTANZA La firma sociale e la rappresentanza dell'Associa- zione sono devolute al Presidente del Consiglio Di- retivo e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vicepresidente del Consiglio stesso. La firma sociale e la rappresentanza spettano pure a quegli altri Amministratori ai quali siano stati delegati determinati poteri dal Consiglio nei li- miti dei poteri delegati. ARTICOLO 23 SCIOGLIMENTO Sono considerate cause di scioglimento dell'Asso- ciazione oltre quelle previste dal Codice Civile: - la riduzione del numero degli Associati a meno di cinque Associati; - la delibera assemblare di scioglimento; - la scadenza del termine di durata, quando questo sia stato determinato; - la dichiarazione di nullita` del contratto asso- ciativo; - la revoca del riconoscimento. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea degli Associati: - determina la modalita` della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo; - nomina fino a tre liquidatori, anche fra i non Associati, fissandone i poteri. ARTICOLO 23 NORME FINALI Per quanto non previsto nel presente Statuto val- gono le norme previste dalla legge.
F.ti all'originale: ALEXANDRO REGOLI - CESARE MASTROIANNI LUCA MARANZANO - FRANCESCO DEFILIPPO GIANUGO RABELLINO - GIOVANNI BERRETTA SANDRO ZAPPATORE - CAMPI ANDREA FABIO COCURULLO - LUCA BOLOGNINI VALERIO AIMALE - MARCO PINO NOTAIO (L.S.)
L'originale reca la dicitura "Copia conforme all'originale firmato a sensi di Legge. Questa copia consta di fogli sette compreso l'allegato. Savona, 18 11 1994" e reca il timbro e la firma del Notaio Marco Pino.