ALLEGATO "A" AL NUMERO 6376/1881 DI REPERTORIO
Notaio MARCO PINO
Via Mistrangelo, 5/3
S A V O N A
Telefono 82.95.44
S T A T U T O
DELLA ASSOCIAZIONE
"ILS - ITALIAN LINUX SOCIETY"
con sede in Savona
L'originale reca la dicitura
"COPIA AUTENTICA
Registrato a Savona
il 15 11 1994
al N. 1530
Esatte L. 150.000"
e reca la firma del funzionario.
ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE
E` costituita un'Associazione denominata "ILS -
ITALIAN LINUX SOCIETY".
ARTICOLO 2
SEDE
L'Associazione ha sede in Savona, attualmente in
Via S.Francesco d'Assisi N. 4A/B, e potra` istituire
sedi secondarie ed impianti distaccati.
ARTICOLO 3
SCOPO
L'Associazione ha lo scopo di promuovere manifesta-
zioni culturali e scientifiche per la divulgazione
della cultura informatica.
In particolare si prefigge di:
- ampliare la conoscenza della cultura informatica,
utilizzando ogni mezzo di comunicazione anche di
massa;
- favorire lo scambio di conoscenze nell'ambito del
mondo scientifico e culturale e, in particolare, i
contatti fra organismi, enti e persone;
- sviluppare studi e ricerche nel settore dell'in-
formatica, conferendo anche borse di studio;
- organizzare convegni, manifestazioni e corsi di
formazione, sia a livello nazionale che internazio-
nale;
- favorire la diffusione dell'informatica, in par-
ticolare nel mondo universitario, negli enti pub-
blici territoriali e non, ed in ogni altro settore
dove sia applicabile.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali
l'Associazione puo` costituire commissioni o comita-
ti scientifici e/o culturali.
Ciascun Socio ha il diritto di accedere alla rete
dell'Associazione, al momento denominata "Linux-
Net". L'accesso avverra` in base ai criteri decisi
dal Consiglio Direttivo con normativa inserita nel
Regolamento interno.
Il materiale prodotto con i mezzi dell'Associazione
si considera di proprieta` intellettuale dell'Asso-
ciazione, la quale e` comunque obbligata a citarne
gli Autori. Si considera altresi` di proprieta` in-
tellettuale dell'Associazione tutto il materiale
altrimenti circolante all'interno dell'Associazio-
ne, salvo che l'autore non abbia preventivamente
riservato la proprieta` del progetto mediante noti-
fica scritta al Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 4
DURATA
La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo
indeterminato.
ARTICOLO 5
PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione e` costituito:
a) dal capitale iniziale eventualmente versato;
b) dai contributi di ammissione, dai contributi as-
sociativi e da quelli straordinari deliberati con
lo scopo di incrementare il patrimonio; da indicare
nel bilancio annuale come Fondo contributi di am-
missione e Fondo contributi straordinari Associati;
c) da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni
straordinarie di persone ed Enti, anche Pubblici,
da indicare nel bilancio annuale come Fondo contri-
buti straordinari di terzi;
d) dai risultati derivanti dalla gestione, se non
diversamente deliberato dall'Assemblea che approva
il bilancio annuale; da indicare nello stesso come
Avanzo o Disavanzo di gestione;
e) da ogni altra entrata in conto capitale che con-
corra ad incrementare il patrimonio sociale, da in-
dicare nel bilancio annuale come Fondo contributi
straordinari di terzi o di Associati in relazione
alla provenienza dell'entrata.
ARTICOLO 6
ASSOCIATI
Possono essere ammessi a far parte dell'Associazio-
ne:
- i cittadini italiani in genere;
- le persone fisiche altrimenti residenti in Ita-
lia;
- enti morali, pubblici e Associazioni d'altro ge-
nere purche non di tipo commerciale;
Gli Associati si distinguono in:
- Associati Fondatori;
- Associati Ordinari;
- Associati Sostenitori;
ARTICOLO 7
Sono Associati Fondatori coloro che risultano dal-
l'atto costitutivo dell'Associazione, e coloro che,
trascorsi cinque anni dalla loro iscrizione all'As-
sociazione, dietro loro domanda, vengono ammessi a
tale categoria dall'Assemblea degli Associati.
ARTICOLO 8
Sono Associati Ordinari le persone che avendo com-
piuto la maggiore eta`, vengano ammesse dietro loro
richiesta, e dietro presentazione di almeno due As-
sociati Fondatori, con delibera dell'Organo Ammini-
strativo. Possono anche essere ammessi quali Asso-
ciati Ordinari, i minori di eta` non inferiore ad
anni sedici, compiuti, dietro richiesta scritta
dei genitori o di chi ne fa le veci, e dietro pre-
sentazione di almeno due Associati Fondatori, con
delibera dell'Organo Amministrativo.
ARTICOLO 9
Associati Sostenitori sono le persone, Enti Morali,
Enti Pubblici, Associazioni, Societa` di qualsiasi
natura, che paghino una quota pari ad almeno cinque
volte quella prevista per un'Associato Ordinario.
L'Associato Sostenitore puo` farsi rappresentare
presso l'Associazione ed i suoi Organismi da un suo
rappresentante, che assume l'identica posizione di
un Associato Fondatore.
ARTICOLO 10
Associati onorari sono le persone fisiche, giuridi-
che, o Associazioni di fatto, o istituzioni ed Enti
Pubblici, che abbiano reso o rendano particolare
servizio all'Associazione.
ARTICOLO 11
La qualifica di Associato puo` venir meno per i se-
guenti motivi:
a) per decesso:
b) per dimissioni da comunicarsi per iscritto alme-
no tre mesi prima dello scadere dell'anno;
c) per decadenza, nel caso vena a mancare una dei
requisiti per cui l'Associato e` stato ammesso;
d) per delibera di esclusione dell'Assemblea;
Sono considerate causa di esclusione dell'As-
sociato:
- l'indisciplina, l'indegnita` da chiunque ac-
certate;
- la morosita` nei pagamenti dei contributi as-
sociativi; viene considerato moroso l'Associato
che essendo stato invitato per iscritto e per due
volte consecutive a distanza di non meno di due
mesi l'uno dall'altro dall'Organo Amministrativo a
mettersi in regola con i pagamenti delle quote so-
ciali, non vi abbiano provveduto;
- violazione di norme dello Statuto o del Regola-
mento;
- svolgimento di altre attivita` che pregiudichino
l'immagine dell'Associazione, ovvero ostacolino
altrimenti il raggiungimento degli scopi dell'Asso-
ciazione stessa.
ARTICOLO 12
CONTRIBUTI
I contributi si distinguono in ordinari e straordi-
nari.
Sono ordinari quelli fissati come contributo di i-
scrizione ed annuale di esercizio.
Sono straordinari quelli fissati una tantum.
I contributi ordinari sono fissati annualmente e
sono dovuti, unitamente a quelli straordinari, da-
gli Associti Ordinari e Fondatori.
Gli Associati Sostenitori sono obbligati solo al
versamento dei contributi ordinari.
Gli Associati Onorari non sono obbligati a nessun
contributo.
I contributi ordinari sono dovuti ad anno sociale
indipendentemente dal tempo in cui il nuovo Asso-
ciato e` stato iscritto.
L'Associato che cessa, per qualsiasi causa, di far
parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare i
contributi ordinari e straordinari stabiliti per
tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso
del quale e` avvenuta la cessazione della qualita`
di Associato.
ARTICOLO 13
ASSEMBLEA
L'Assemblea e` Ordinaria e Straordinaria.
L'Assemblea degli Associati e` convocata anche fuori
della Sede Sociale purche` in territorio italiano,
dall'Organo Amministrativo, mediante lettera indi-
cante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del gior-
no della riunione da inviarsi a ciascun Associato,
almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'adunanza.
L'Assemblea puo` essere convocata su domanda firmata
da almeno un decimo degli Associati aventi diritto,
a norma dell'art.20 del Codice Civile.
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno
una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusu-
ra dell'esercizio per l'approvazione del bilancio
preventivo e consuntivo e per la determinazione
dell'ammontare dei contributi dovuti.
L'Assemblea Straordinaria e` convocata per le deli-
berazioni di usa competenza ogni qual volta l'Orga-
no Amministrativo lo ritenga opportuno.
ARTICOLO 14
Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti
gli Associati che risultano ammessi dall'Organo Am-
ministrativo almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'adunanza. Ogni Associato ha
diritto ad un voto, e puo` farsi rappresentare nel-
l'Assemblea da un altro Associato mediante delega
scritta. Ogni Associato puo` rappresentare non piu`
di tre Associato.
ARTICOLO 15
L'asseblea Ordinaria delibera:
- sull'approvazione del bilancio consuntivo e pre-
ventivo e sulla destinazione o copertura, rispetti-
vamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- sull'ammontare dei contributi ordinari e straor-
dinari dovuti;
- sull'ammissione degli Associati Onorari e Soste-
nitori e alla nomina degli Associati Fondatori;
- sull'approvazione di un eventuale Regolamento in-
terno e relative modifiche;
- sulla eventuale nomina dei componenti l'Organo
Amministrativo previa fissazione del numero dei
componenti;
- sulla nomina dei componenti il Collegio dei Pro-
biviri previa fissazione del numero dei componenti;
- sulla nomina dei componenti le commissioni o co-
mitati scientifici e/o culturali, previa fissazione
del numero dei componenti;
- su quanto altro a lei demandato per legge o per
Statuto.
L'Assemblea Straordinaria delibera:
- sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzio-
ne del patrimonio;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello
Statuto;
- sul trasferimento della sede.
L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione delibe-
ra col voto favorevole di tanti Associati che
rappresentano in proprio o per delega almeno la me-
ta` piu` uno del numero degli Associati aventi di-
ritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea
Ordinaria delibera col voto favorevole di tanti
Associati che rappresentano in proprio o per delega
almeno un terzo del numero degli Associati aventi
diritto al voto presenti.
L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione de-
libera col voto favorevole di tanti Associati che
rappresentano in proprio o per delega almeno la me-
ta` piu` uno del numero degli Associati aventi dir-
itto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea
Straordinaria delibera col vot favorevole di tanti
Associati che rappresentano in proprio o per delega
almeno un terzo del numero degli Associati aventi
diritto al voto presenti.
L'Assemblea Straordinaria avente per oggetto lo
scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del
patrimonio delibera, sia in prima che in seconda
convocazione, con le maggioranze previste dall'ar-
ticolo 21, ultimo comma, del Codice Civile.
ARTICOLO 16
L'Assemblea e` presieduta dal Presidente del Consi-
glio Direttivo, o in mancanza, dalla persona desi-
gnata dall'Assemblea stessa, e nomina un Segreta-
rio. Il Presidente dell'Assemblea constata la rego-
larita` delle deleghe e il diritto ad intervenire
all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea viene
redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segre-
tario.
ARTICOLO 17
AMMINISTRAZIONE
L'Associazione e` amministrata da un Consiglio Di-
rettivo composto fino a sette membri, di cui al-
meno tre devono essere Soci Fondatori.
La nomina degli Amministratori, previa determina-
zione del loro numero, spetta all'Assemblea, la
quale puo` deliberare anche il rimborso delle spese.
Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
ARTICOLO 18
Il Consiglio Direttivo, ove non vi provveda l'As-
semblea, nomina il Presidente e, ove lo creda op-
portuno un Vicepresidente ed un Direttore.
Se vengono a mancare per qualsiasi causa:
- uno o piu` Amministratori, quelli rimasti in cari-
ca provvederanno a sostituirli con delibera. Gli Am-
ministratori cosi` nominati restano in carica fino
alla prossima Assemblea;
- almeno la meta` degli Amministratori, si intende
scaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi l'As-
semblea per la nomina di tutti gli Amministratori;
- tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la so-
stituzione deve essere convocata d'urgenza dall'Or-
gano di Controllo, il quale po` compiere nel frat-
tempo gli atti di ordinaria amministrazione.
ARTICOLO 19
Il Consiglio Direttivo e` convocato dal Presidente o
in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente,
nella Sede Sociale o altrove, con lettera indicante
la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno del-
la riunione, spedita almeno sette giorni prima al
domicilio di ciascun Amministratore.
La convocazione puo` essere fatta telegraficamente
con preavviso di almeno trentasei ore. In difetto
di tali formalita` e termini il Consiglio delibera
validamente con la presenza di tutti i consiglieri
in carica.
Il Presidente o chi per lui, in caso di impedimento
o di assenza, e` tenuto ad effettuare la convocazio-
ne del Consiglio almeno una volta all'anno per re-
digere il bilancio consuntivo e preventivo e quando
ne sia fatta richiesta da uno o piu` Amministratori.
Per la validita` delle deliberazioni e` necessaria
la presenza della maggioranza degli Amministratori
in carica, e le deliberazioni sono prese a maggio-
ranza dei presenti; in caso di parita` prevale il
voto del Presidente del Consiglio di Amministrazio-
ne. Il Consiglio e` presieduto dal President o dal
Vicepresidente, in mancanza dal membro piu` anziano.
I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito
libro sociale a responsabilita` del Presidente del
Consiglio, sono letti seduta stante e sottoscritti
dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 20
Al Consiglio di Direttivo sono conferiti i piu` ampi
ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria
e straordinaria dell'Associazione essendo di sua
competenza tutto cio` che per legge o per Statuto
non e` espressamente riservato alla competenza del-
l'Assemblea degli Associati. L'Organo Amministrativo
dovra`, inoltre, predisporre il Regolamento interno
dell'Associazione e sottoporlo all'approvazione
dell'Assemblea degli Associati entro un anno dalla
costituzione dell'Associazione tessa. Successiva-
mente sara` compito dell'Organo Amministrativo pre-
disporre tutte quelle modifiche al Regolamento che
reputera` opportuno per il migliore funzionamento
dell'Associazione e sottoporre le modifiche propo-
ste all'approvazione dell'Assemblea degli Associa-
ti.
Il Consiglio Direttivo ha pertanto la facolta` di
procedere ad acquisti, permute ed alienazioni mobi-
liari ed immobiliari, di assumere obbligazioni an-
che cambiarie e mutui ipotecari, di fare qualsiasi
operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa de-
positi e prestiti, le banche, l'Istituto di emis-
sione ed ogni altro ufficio pubblico e privarto, di
stipulare ed utilizzare aperture di credito e di
finanziamento di ogni tipo, di consentire costitu-
zioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e ri-
nunzie e restrinzioni di ipoteche, trascrizioni ed
annotamenti di ogni specie esonerando i Conservato-
ri dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debi-
to pubblico e della Cassa depositi e prestiti e di
ogni altro Ente pubblico o privato ed i suoi fun-
zionari da ogni responsabilita`.
Il Consiglio Direttivo delibera altresi` nelle azio-
ni giudiziarie, anche in sede di Cassazione, su
compromessi e transazioni; potra` nominare arbitri,
amichevoli compositori, procuratori generali e spe-
ciali, legali, consulenti e periti, assegnando ad
essi il corrispettivo delle prestazioni, compensi
ed emolumenti in quei modi e a quelle condizioni
che reputera` di fissare.
ARTICOLO 21
SEGRETARIO GENERALE
Il Consiglio Direttivo potra` nominare all'interno
dei suoi membri un Segretario Generale con i poteri
di ordinaria amministrazione fra i quali:
- dirigere ed organizzare gli uffici amministrativi
dell'Associazione, con funzioni eminentemente ope-
rative e di supporto tecnico;
- coordinare ed armonizzare l'operato dei diversi
Organi dell'Associazione;
- controllare gli adempimenti delle diverse incom-
benze connesse alla vita dell'Associazione;
- curare i rapporti dell'Associazione con gli uffi-
ci pubblici e privati.
Nell'ambito dei poteri delegati, al Segretario Ge-
nerale e` conferita la firma sociale e la rappresen-
tanza dell'Associazione.
L'Organo Amministrativo puo` stabilire un compenso
annuale ed il rimborso delle spese per l'ufficio di
Segretario Generale.
ARTICOLO 22
RAPPRESENTANZA
La firma sociale e la rappresentanza dell'Associa-
zione sono devolute al Presidente del Consiglio Di-
retivo e, in caso di sua assenza od impedimento,
al Vicepresidente del Consiglio stesso.
La firma sociale e la rappresentanza spettano pure
a quegli altri Amministratori ai quali siano stati
delegati determinati poteri dal Consiglio nei li-
miti dei poteri delegati.
ARTICOLO 23
SCIOGLIMENTO
Sono considerate cause di scioglimento dell'Asso-
ciazione oltre quelle previste dal Codice Civile:
- la riduzione del numero degli Associati a meno di
cinque Associati;
- la delibera assemblare di scioglimento;
- la scadenza del termine di durata, quando questo
sia stato determinato;
- la dichiarazione di nullita` del contratto asso-
ciativo;
- la revoca del riconoscimento.
Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per
qualsiasi causa, l'Assemblea degli Associati:
- determina la modalita` della liquidazione e della
devoluzione del patrimonio residuo;
- nomina fino a tre liquidatori, anche fra i non
Associati, fissandone i poteri.
ARTICOLO 23
NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente Statuto val-
gono le norme previste dalla legge.
F.ti all'originale:
ALEXANDRO REGOLI - CESARE MASTROIANNI
LUCA MARANZANO - FRANCESCO DEFILIPPO
GIANUGO RABELLINO - GIOVANNI BERRETTA
SANDRO ZAPPATORE - CAMPI ANDREA
FABIO COCURULLO - LUCA BOLOGNINI
VALERIO AIMALE - MARCO PINO NOTAIO (L.S.)
L'originale reca la dicitura
"Copia conforme all'originale firmato a sensi
di Legge. Questa copia consta di fogli sette
compreso l'allegato.
Savona, 18 11 1994"
e reca il timbro e la firma del Notaio Marco Pino.
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